Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - definitivamente decidendo sul ricorso in appello (ricorso effettuato dal CNI, in appello alla sentenza del ricorso al TAR in cui veniva dichiarato infondato in toto il ricorso e veniva condannato il CNI a pagare le spese legali), in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidandole in Euro 4.000,00, in favore di ciascuno degli appellati costituiti ed in Euro 2.000,00 in favore di ciascuno degli interventori, oltre accessori di legge, per un totale di Euro 26.000,00; nulla per le spese nei confronti dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 27 gennaio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in Camera di consiglio.
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/DettaglioRicorso.asp?val=200306369