Le competenze degli ingegneri di primo livello sono state illustrate dal consiglio nazionale degli ingegneri in un documento emesso il 18/09/08 e scaricabile da qui.
Riporto comunque i punti che interessano la mia attività professionale:
Le competenze degli 
ingegneri iuniores, sezione B dell’Albo, sono individuate dall’art. 46, 3˚ 
comma, del D.P.R. n. 328/2001
settore “ingegneria industriale”: 1) le attività basate sull’applicazione 
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione
alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e 
impianti, comprese le opere pubbliche; 
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e 
impianti; 
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la 
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli 
componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi 
di tipologia semplice o ripetitiva.
Collaborazione 
Le attività di “concorso e collaborazione” riservate agli ingegneri iuniores, 
sono definite dal D.P.R. 328/2001 nello stesso modo per i tre settori di 
intervento, come attività implicanti: a) l’applicazione delle scienze; b) il 
concorso e la collaborazione ad attività di progettazione, direzione dei lavori, 
stima e collaudo.Il riferimento all’applicazione delle scienze serve al 
legislatore per distinguere le attività di collaborazione prestate 
dall’ingegnere iunior da quelle di altre categorie professionali con profili 
formativi inferiori. Non può in nessun caso disconoscersi, difatti, che, 
nonostante il carattere strumentale, la prestazione 
dell’ingegnere iunior non è configurabile come mera attività esecutiva, ma 
presenta le caratteristiche tipiche della prestazione intellettuale, implicante 
l’applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nel proprio percorso 
formativo.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, pertanto, l’inciso “applicazione delle 
scienze” di cui 3˚ comma, dell’art. 46 del D.P.R. 328/2001 può essere 
correttamente interpretato come applicazione delle scienze che afferiscono alla 
laurea acquisita ed utilizzata per l’iscrizione allo specifico settore
dell’Albo. Il D.P.R. 328/2001 prevede, poi, che le 
attività di concorso e collaborazione espletate dagli ingegneri iuniores siano 
esclusivamente attività volte alla “progettazione, direzione lavori, stima e 
collaudo”. Tale precisazione induce ad una prima evidente 
considerazione, e cioè che le attività alle quali l’ingegnere iunior è chiamato 
a concorrere e collaborare sono quelle di pertinenza
degli ingegneri. Pertanto, il concorso e la collaborazione 
dell’ingegnere iunior può considerarsi alla stregua di attività di supporto 
rispetto all’attività principale svolta dagli ingegneri. Del 
pari, è piuttosto evidente come il legislatore introduca una limitazione di 
ordine “quantitativo” all’attività degli ingegneri iuniores, affermando che essi 
possono esclusivamente “collaborare” ovvero “concorrere” all’attività di 
pertinenza degli ingegneri.
La distinzione tra le attività di collaborazione e concorso non è peraltro 
chiara: volendo approfondire la questione, si potrebbe ipotizzare che il 
concorso richieda un impegno (del professionista) ed un contributo maggiore 
all’espletamento della attività rispetto a quello profuso in caso
di collaborazione.
In buona sostanza, la collaborazione implica un contributo dell’ingegnere iunior 
di mero supporto alla prestazione erogata, mentre il concorso
implica una partecipazione più significativa, per la quale la prestazione 
richiesta all’ingegnere iunior è tale da consentire di individuare, nel quadro
complessivo dell’attività svolta, un contributo personale, ancorché secondario, 
attribuibile al professionista. Tale distinzione si applica anche nel confronto 
tra il diverso apporto alla prestazione dell’ingegnere fornito dagli ingegneri 
iuniores e quello fornito da altri tecnici non laureati.
Le anzidette limitazioni alle attività dell’ingegnere iunior sono ulteriormente 
specificate dal legislatore con riferimento al contenuto dell’attività: 
l’apporto del concorso o collaborazione dell’ingegnere iunior, difatti, non può 
estendersi a tutti gli ambiti di competenza dell’ingegnere, ma esclusivamente:
• per l’ingegneria industriale l’apporto deve essere circoscritto 
alle macchine e impianti, comprese le opere pubbliche
In sintesi, rientrano nelle competenze professionali degli ingegneri iuniores 
tutti quegli apporti (di concorso o collaborazione), derivanti dall’applicazione 
delle conoscenze scientifiche, acquisite dal professionista nello specifico 
corso di studi seguito, alla realizzazione di attività di progettazione, 
direzione lavori, stima e collaudo di pertinenza degli ingegneri, aventi ad 
oggetto gli ambiti definiti per ciascun settore ai punti 1),2),3) sopra 
riportati.
Attività in proprio
Accanto al supporto alle attività degli 
ingegneri, il D.P.R. n. 328/2001 attribuisce agli ingegneri iuniores la 
competenza all’esercizio di alcune attività
autonome di progettazione, direzione dei lavori, stima e/o collaudo. In questo 
caso, giova rilevarlo, non si tratta più di apporto collaborativo, ma di 
attività che gli ingegneri iuniores possono svolgere in proprio rispetto agli 
ingegneri.Tali attività concernono:
2) per l’ingegneria industriale i rilievi diretti e strumentali di parametri 
tecnici afferenti macchine ed impianti (art. 46, 3˚ comma, lett. b, n. 2), 
nonché le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la 
progettazione, direzione dei lavori e collaudodi singoli organi o singoli 
componenti di macchine, di impianti e di sistemi, di sistemi e processi di 
tipologia semplice o ripetitiva (art. 46, 3˚ comma, lett. b, n. 3).
Nello svolgimento di queste attività di propria competenza, per tutti i settori, 
l’ingegnere iunior deve fare necessariamente riferimento all’uso
di “metodologie standardizzate”. In questo modo si stabilisce (al di fuori di 
quanto previsto dalla legge per l’individuazione puntuale delle relative 
attribuzioni) il confine fra l’ambito di competenza dell’ingegnere e quello 
dell’ingegnere iunior: il primo è autorizzato dalla legge, a prescindere dal 
tipo di attività posta in essere, ad impiegare metodologie innovative, 
presupponendo in capo al professionista una preparazione adeguata a tal fine.
Il secondo, invece, nelle attività che gli competono, può solo ricorrere 
all’utilizzo di metodologie standardizzate, ossia già applicate in un elevato 
numero di casi precedenti e, pertanto, di uso corrente. Talché, per “metodologia 
(o procedura) standardizzata”, deve intendersi l’applicazione di un insieme di 
regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) comunemente 
usate per l’espletamento di attività analoghe a quelle trattate dal 
professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della 
sua prestazione.
Detto criterio deriva dalla giusta considerazione che il discostarsi dalla 
prassi consolidata (standardizzata) per percorrere vie alternative presuppone il 
possesso di conoscenze di cui solo il laureato specialistico (e quindi 
l’ingegnere) è ritenuto titolare, in virtù del proprio curriculum di studi.
In proposito, va ricordato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il 
quale le norme che regolano l’esercizio delle attività professionali
e relativi i limiti sono dettate “…non tanto a tutela dei titoli accademici 
degli appartenenti ai diversi Ordini, ma essenzialmente per assicurare che
la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano affidati a chi 
abbia adeguata preparazione e ciò a salvaguardia per l’incolumità delle persone 
e dell’economia pubblica”.
È ovvio che nell’utilizzo delle metodologie standardizzate, la competenza 
dell’ingegnere iunior è di ordine concorrente e non esclusiva rispetto
a quella dell’ingegnere; quest’ultimo, infatti, ha sicuramente competenza anche 
per le attività da svolgere con metodologia standardizzata, mentre, come si è 
visto, l’ingegnere iunior non può esercitare attività esperibili con metodologie 
innovative.
Oltre a tale criterio discretivo generale, quella che può essere definita la 
“competenza propria” dell’ingegnere iunior incontra ulteriori limitazioni,
che variano a seconda del settore di intervento è, pertanto, devono essere 
distintamente esaminate.
Competenze nel settore 
dell'ingegneria industriale
Per quanto concerne il settore dell’ingegneria industriale, il D.P.R. n.328/2001 
adotta, ai fini dell’individuazione delle competenze degli ingegneri iuniores, i 
medesimi criteri di ordine generale richiamati per il settore dell’ingegneria 
civile ed ambientale: cambia soltanto l’oggetto dell’attività
professionale come di seguito definito.
L’art. 46, 3˚ comma, lett. b) del D.P.R. 328/2001 agli ingegneri industriali 
iuniores, rispettivamente:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla 
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e 
collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e 
impianti;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la 
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi
o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi 
e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Anche in questo caso si devono affrontare problemi relativi alla individuazione 
dei criteri di riparto delle competenze tra gli ingegneri industriali
iuniores e le altre categorie professionali attive nel settore (ingegneri 
industriali, geometri e periti industriali).
Per quanto concerne gli ingegneri industriali, l’art. 51 del R.D. n. 2537, del 
1925, dispone che sono di spettanza della professione d’ingegnere il
progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi, fra l’altro alle macchine 
ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica.
Gli ingegneri industriali hanno, pertanto, una competenza generale relativamente 
alle attività connesse alla realizzazione degli impianti industriali, sì come 
confermato dall’art. 46 del D.P.R. n. 328/2001.
Gli ingegneri industriali iuniores si pongono in posizione mediana fra i primi e 
le altre categorie professionali intervenenti nel settore potendo, da un lato, 
collaborare e concorrere alle attività espletate dagli ingegneri industriali e, 
dall’altro, espletare attività propria di progettazione, direzione lavori e 
collaudo mediante metodologie standardizzate aventi ad oggetto “singoli organi” 
o “singoli componenti” di macchine, impianti e di sistemi, nonché sistemi e 
processi a tipologia semplice o ripetitiva.
Per quanto concerne quest’ultimo ambito di intervento, va rilevato come le 
attività testé menzionate si basino non solo sull’uso di metodologie 
standardizzate, ma attengano esclusivamente singoli organi e componenti di 
macchine, impianti e sistemi.
In sostanza, rispetto agli ingegneri industriali, le competenze degli ingegneri 
industriali iuniores, per espressa previsione del legislatore, risultano essere 
meno estese sia sotto il profilo qualitativo (in quanto devono prevedere l’uso 
di “metodologie standardizzate”), sia sotto quello quantitativo (devono 
riguardare solo parti di sistemi più complessi), dato che le attività assegnate 
dal D.P.R. 328/2001 agli ingegneri industriali iuniores possono riguardare 
sistemi e processi unitari solamente nel caso in cui essi siano di tipologia 
semplice e/o ripetitiva e comunque necessitino il ricorso a metodologie 
standardizzate.
Passando ad esaminare il problema dei rapporti fra le competenze degli ingegneri 
industriali iuniores e quelle dei geometri e, in particolar modo, dei periti 
industriali, non si può prescindere dalla verifica della necessaria concordanza 
tra il percorso formativo del professionista e le difficoltà inerenti 
l’intervento da realizzare, concordanza che deve essere valutata caso per caso.
Per quanto concerne i geometri, in mancanza di esplicita previsione normativa 
nonché di adeguata preparazione professionale, deve escludersi la loro 
competenza in relazione alla progettazione ed esecuzione di impianti del tipo di 
quelli annoverati dalla norma di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 328/2001.
È ciò vale anche sulla scorta di una interpretazione evolutiva dell’art.16 del 
R.D. n. 274/1929, alla luce della Legge n. 144/1949, operata da parte della 
giurisprudenza; sulla scorta dell’orientamento recepito dalla giurisprudenza, 
infatti, “la tariffa professionale non ha il compito di definire le competenze 
del professionisti, al quale provvedono le leggi sui singoli ordinamenti 
professionali, e non è idonea a determinare la sfera di competenza 
esclusivadelle professioni intellettuali”.
Sempre nell’ambito della competenza professionale dei geometri, il TAR Lazio ha 
statuito che essa non si estende alla risoluzione di problemi di particolare 
rilevanza quali quelli connessi alla verifica della sicurezza degli impianti ex 
Legge 5.3.1990, n. 4634 (principio, oggi, da intendersi riferito al DI n.37/2008); 
tale ultima questione merita, peraltro, un ulteriore approfondimento.
A riguardo è stato precisato che la Legge n. 46/90 “...non ha inteso modificare 
o precisare le rispettive competenze, che vanno, quindi, desunte dagli 
ordinamenti professionali”35. In particolare, ai sensi dell’art. 51 R.D. n. 
2537/1925, non è contestabile che rientrino appieno nelle capacità professionali 
degli ingegneri la progettazione e la verifica degli impianti di cui alla Legge 
n. 46, del 1990 caratterizzati “dall’impiego di elevate conoscenze nel campo 
delle scienze fisiche, il ricorso alle quali è indispensabile per la soluzione 
dei complessi problemi che comportano le tipologie dei manufatti in questione. 
Conoscenze che debbono possedere quel carattere di specificità ed 
approfondimento reso necessario anche
dalla pericolosità delle opere da realizzare e verificare” .
Si è, inoltre, evidenziato come rientrino nell’ambito delle competenze 
professionali degli ingegneri tutte le attività che richiedano applicazioni 
della “fisica” “in quanto basate sull’utilizzazione dell’energia elettrica 
ovvero della termologia, della termodinamica, della meccanica dei corpi e dei 
fluidi, della fisica delle onde , dell’elettromagnetismo ecc., cioè del 
complesso dei fenomeni - suscettibili di analisi sempre più sofisticate in 
relazione allo stato di progressione della ricerca pura ed applicata - che 
costituiscono l’oggetto della fisica teorica, sperimentale e tecnica”.
Per quanto concerne, invece, i periti industriali - in particolare meccanici, 
elettricisti ed affini - il citato art. 16 del R.D. 11.02.1929, n. 275 alla
lett. d) attribuisce loro la competenza della “progettazione, la direzione e 
l’estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni 
meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo 
infinitesimale”.
Anche nella norma da ultimo citata, al pari di quanto previsto dall’art. 46, 3˚ 
comma, lett. b n. 2 del D.P.R. 328/2001 per gli ingegneri 
industriali iuniores, vi è, dunque, un riferimento alla semplicità 
dell’intervento; per i periti industriali, però, il vincolo della “semplicità” è 
applicato oltre che alla attività di progettazione anche a quella di 
installazione di macchine meccaniche ed elettriche.
Inoltre, nella norma di cui al D.P.R. n. 328/2001, l’aggettivo semplice non è 
riferito tout court alla progettazione di macchine, ma esclusivamente
a sistemi e processi. Ne discende che l’ingegnere industriale iunior può 
progettare singoli organi e/o componenti anche complessi, sempre però implicanti 
l’uso di metodologie standardizzate, mentre la “semplicità” funge da condizione 
limitativa nei soli casi in cui oggetto delle prestazioni professionali del 
medesimo siano sistemi e/o processi integrali.
Ancora, il “sistema” è cosa distinta dalla macchina e dall’impianto, sì come si 
evince dalla elencazione che fa l’art. 46, 3˚ comma, lett. b) n. 2) del D.P.R. 
n. 328/2001, che espressamente annovera accanto alle macchine ed agli impianti 
anche i sistemi, evidenziandone la diversità sostanziale
con questi ultimi. Altra limitazione delle competenze dei periti industriali, ma 
non anche degli ingegneri industriali iuniores, riguarda la realizzazione di 
impianti la cui progettazione richieda la conoscenza del calcolo infinitesimale.