Competenze

Le competenze degli ingegneri di primo livello sono state illustrate dal consiglio nazionale degli ingegneri in un documento emesso il 18/09/08 e scaricabile da qui.

Riporto comunque i punti che interessano la mia attività professionale:

Le competenze degli ingegneri iuniores, sezione B dell’Albo, sono individuate dall’art. 46, 3˚ comma, del D.P.R. n. 328/2001
settore “ingegneria industriale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione
alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Collaborazione

Le attività di “concorso e collaborazione” riservate agli ingegneri iuniores, sono definite dal D.P.R. 328/2001 nello stesso modo per i tre settori di intervento, come attività implicanti: a) l’applicazione delle scienze; b) il concorso e la collaborazione ad attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo.Il riferimento all’applicazione delle scienze serve al legislatore per distinguere le attività di collaborazione prestate dall’ingegnere iunior da quelle di altre categorie professionali con profili formativi inferiori. Non può in nessun caso disconoscersi, difatti, che, nonostante il carattere strumentale, la prestazione dell’ingegnere iunior non è configurabile come mera attività esecutiva, ma presenta le caratteristiche tipiche della prestazione intellettuale, implicante l’applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nel proprio percorso formativo.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, pertanto, l’inciso “applicazione delle scienze” di cui 3˚ comma, dell’art. 46 del D.P.R. 328/2001 può essere correttamente interpretato come applicazione delle scienze che afferiscono alla laurea acquisita ed utilizzata per l’iscrizione allo specifico settore
dell’Albo. Il D.P.R. 328/2001 prevede, poi, che le attività di concorso e collaborazione espletate dagli ingegneri iuniores siano esclusivamente attività volte alla “progettazione, direzione lavori, stima e collaudo. Tale precisazione induce ad una prima evidente considerazione, e cioè che le attività alle quali l’ingegnere iunior è chiamato a concorrere e collaborare sono quelle di pertinenza
degli ingegneri. Pertanto, il concorso e la collaborazione dell’ingegnere iunior può considerarsi alla stregua di attività di supporto rispetto all’attività principale svolta dagli ingegneri. Del pari, è piuttosto evidente come il legislatore introduca una limitazione di ordine “quantitativo” all’attività degli ingegneri iuniores, affermando che essi possono esclusivamente “collaborare” ovvero “concorrere” all’attività di pertinenza degli ingegneri.
La distinzione tra le attività di collaborazione e concorso non è peraltro chiara: volendo approfondire la questione, si potrebbe ipotizzare che il concorso richieda un impegno (del professionista) ed un contributo maggiore all’espletamento della attività rispetto a quello profuso in caso
di collaborazione.
In buona sostanza, la collaborazione implica un contributo dell’ingegnere iunior di mero supporto alla prestazione erogata, mentre il concorso
implica una partecipazione più significativa, per la quale la prestazione richiesta all’ingegnere iunior è tale da consentire di individuare, nel quadro
complessivo dell’attività svolta, un contributo personale, ancorché secondario, attribuibile al professionista. Tale distinzione si applica anche nel confronto tra il diverso apporto alla prestazione dell’ingegnere fornito dagli ingegneri iuniores e quello fornito da altri tecnici non laureati.
Le anzidette limitazioni alle attività dell’ingegnere iunior sono ulteriormente specificate dal legislatore con riferimento al contenuto dell’attività: l’apporto del concorso o collaborazione dell’ingegnere iunior, difatti, non può estendersi a tutti gli ambiti di competenza dell’ingegnere, ma esclusivamente:
per l’ingegneria industriale l’apporto deve essere circoscritto alle macchine e impianti, comprese le opere pubbliche
In sintesi, rientrano nelle competenze professionali degli ingegneri iuniores tutti quegli apporti (di concorso o collaborazione), derivanti dall’applicazione delle conoscenze scientifiche, acquisite dal professionista nello specifico corso di studi seguito, alla realizzazione di attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di pertinenza degli ingegneri, aventi ad oggetto gli ambiti definiti per ciascun settore ai punti 1),2),3) sopra riportati.

Attività in proprio
Accanto al supporto alle attività degli ingegneri, il D.P.R. n. 328/2001 attribuisce agli ingegneri iuniores la competenza all’esercizio di alcune attività
autonome di progettazione, direzione dei lavori, stima e/o collaudo. In questo caso, giova rilevarlo, non si tratta più di apporto collaborativo, ma di attività che gli ingegneri iuniores possono svolgere in proprio rispetto agli ingegneri.Tali attività concernono:
2) per l’ingegneria industriale i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine ed impianti (art. 46, 3˚ comma, lett. b, n. 2), nonché le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione dei lavori e collaudodi singoli organi o singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva (art. 46, 3˚ comma, lett. b, n. 3).
Nello svolgimento di queste attività di propria competenza, per tutti i settori, l’ingegnere iunior deve fare necessariamente riferimento all’uso
di “metodologie standardizzate”. In questo modo si stabilisce (al di fuori di quanto previsto dalla legge per l’individuazione puntuale delle relative attribuzioni) il confine fra l’ambito di competenza dell’ingegnere e quello dell’ingegnere iunior: il primo è autorizzato dalla legge, a prescindere dal tipo di attività posta in essere, ad impiegare metodologie innovative, presupponendo in capo al professionista una preparazione adeguata a tal fine.
Il secondo, invece, nelle attività che gli competono, può solo ricorrere all’utilizzo di metodologie standardizzate, ossia già applicate in un elevato numero di casi precedenti e, pertanto, di uso corrente. Talché, per “metodologia (o procedura) standardizzata”, deve intendersi l’applicazione di un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) comunemente usate per l’espletamento di attività analoghe a quelle trattate dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della sua prestazione.
Detto criterio deriva dalla giusta considerazione che il discostarsi dalla prassi consolidata (standardizzata) per percorrere vie alternative presuppone il possesso di conoscenze di cui solo il laureato specialistico (e quindi l’ingegnere) è ritenuto titolare, in virtù del proprio curriculum di studi.
In proposito, va ricordato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme che regolano l’esercizio delle attività professionali
e relativi i limiti sono dettate “…non tanto a tutela dei titoli accademici degli appartenenti ai diversi Ordini, ma essenzialmente per assicurare che
la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano affidati a chi abbia adeguata preparazione e ciò a salvaguardia per l’incolumità delle persone e dell’economia pubblica”.
È ovvio che nell’utilizzo delle metodologie standardizzate, la competenza dell’ingegnere iunior è di ordine concorrente e non esclusiva rispetto
a quella dell’ingegnere; quest’ultimo, infatti, ha sicuramente competenza anche per le attività da svolgere con metodologia standardizzata, mentre, come si è visto, l’ingegnere iunior non può esercitare attività esperibili con metodologie innovative.
Oltre a tale criterio discretivo generale, quella che può essere definita la “competenza propria” dell’ingegnere iunior incontra ulteriori limitazioni,
che variano a seconda del settore di intervento è, pertanto, devono essere distintamente esaminate.

Competenze nel settore dell'ingegneria industriale
Per quanto concerne il settore dell’ingegneria industriale, il D.P.R. n.328/2001 adotta, ai fini dell’individuazione delle competenze degli ingegneri iuniores, i medesimi criteri di ordine generale richiamati per il settore dell’ingegneria civile ed ambientale: cambia soltanto l’oggetto dell’attività
professionale come di seguito definito.
L’art. 46, 3˚ comma, lett. b) del D.P.R. 328/2001 agli ingegneri industriali iuniores, rispettivamente:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi
o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Anche in questo caso si devono affrontare problemi relativi alla individuazione dei criteri di riparto delle competenze tra gli ingegneri industriali
iuniores e le altre categorie professionali attive nel settore (ingegneri industriali, geometri e periti industriali).
Per quanto concerne gli ingegneri industriali, l’art. 51 del R.D. n. 2537, del 1925, dispone che sono di spettanza della professione d’ingegnere il
progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi, fra l’altro alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica.
Gli ingegneri industriali hanno, pertanto, una competenza generale relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli impianti industriali, sì come confermato dall’art. 46 del D.P.R. n. 328/2001.
Gli ingegneri industriali iuniores si pongono in posizione mediana fra i primi e le altre categorie professionali intervenenti nel settore potendo, da un lato, collaborare e concorrere alle attività espletate dagli ingegneri industriali e, dall’altro, espletare attività propria di progettazione, direzione lavori e collaudo mediante metodologie standardizzate aventi ad oggetto “singoli organi” o “singoli componenti” di macchine, impianti e di sistemi, nonché sistemi e processi a tipologia semplice o ripetitiva.
Per quanto concerne quest’ultimo ambito di intervento, va rilevato come le attività testé menzionate si basino non solo sull’uso di metodologie standardizzate, ma attengano esclusivamente singoli organi e componenti di macchine, impianti e sistemi.
In sostanza, rispetto agli ingegneri industriali, le competenze degli ingegneri industriali iuniores, per espressa previsione del legislatore, risultano essere meno estese sia sotto il profilo qualitativo (in quanto devono prevedere l’uso di “metodologie standardizzate”), sia sotto quello quantitativo (devono riguardare solo parti di sistemi più complessi), dato che le attività assegnate dal D.P.R. 328/2001 agli ingegneri industriali iuniores possono riguardare sistemi e processi unitari solamente nel caso in cui essi siano di tipologia semplice e/o ripetitiva e comunque necessitino il ricorso a metodologie standardizzate.
Passando ad esaminare il problema dei rapporti fra le competenze degli ingegneri industriali iuniores e quelle dei geometri e, in particolar modo, dei periti industriali, non si può prescindere dalla verifica della necessaria concordanza tra il percorso formativo del professionista e le difficoltà inerenti l’intervento da realizzare, concordanza che deve essere valutata caso per caso.
Per quanto concerne i geometri, in mancanza di esplicita previsione normativa nonché di adeguata preparazione professionale, deve escludersi la loro competenza in relazione alla progettazione ed esecuzione di impianti del tipo di quelli annoverati dalla norma di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 328/2001.
È ciò vale anche sulla scorta di una interpretazione evolutiva dell’art.16 del R.D. n. 274/1929, alla luce della Legge n. 144/1949, operata da parte della giurisprudenza; sulla scorta dell’orientamento recepito dalla giurisprudenza, infatti, “la tariffa professionale non ha il compito di definire le competenze del professionisti, al quale provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali, e non è idonea a determinare la sfera di competenza esclusivadelle professioni intellettuali”.
Sempre nell’ambito della competenza professionale dei geometri, il TAR Lazio ha statuito che essa non si estende alla risoluzione di problemi di particolare rilevanza quali quelli connessi alla verifica della sicurezza degli impianti ex Legge 5.3.1990, n. 4634 (principio, oggi, da intendersi riferito al DI n.37/2008); tale ultima questione merita, peraltro, un ulteriore approfondimento.
A riguardo è stato precisato che la Legge n. 46/90 “...non ha inteso modificare o precisare le rispettive competenze, che vanno, quindi, desunte dagli ordinamenti professionali”35. In particolare, ai sensi dell’art. 51 R.D. n. 2537/1925, non è contestabile che rientrino appieno nelle capacità professionali degli ingegneri la progettazione e la verifica degli impianti di cui alla Legge n. 46, del 1990 caratterizzati “dall’impiego di elevate conoscenze nel campo delle scienze fisiche, il ricorso alle quali è indispensabile per la soluzione dei complessi problemi che comportano le tipologie dei manufatti in questione. Conoscenze che debbono possedere quel carattere di specificità ed approfondimento reso necessario anche
dalla pericolosità delle opere da realizzare e verificare” .
Si è, inoltre, evidenziato come rientrino nell’ambito delle competenze professionali degli ingegneri tutte le attività che richiedano applicazioni della “fisica” “in quanto basate sull’utilizzazione dell’energia elettrica ovvero della termologia, della termodinamica, della meccanica dei corpi e dei fluidi, della fisica delle onde , dell’elettromagnetismo ecc., cioè del complesso dei fenomeni - suscettibili di analisi sempre più sofisticate in relazione allo stato di progressione della ricerca pura ed applicata - che costituiscono l’oggetto della fisica teorica, sperimentale e tecnica”.
Per quanto concerne, invece, i periti industriali - in particolare meccanici, elettricisti ed affini - il citato art. 16 del R.D. 11.02.1929, n. 275 alla
lett. d) attribuisce loro la competenza della “progettazione, la direzione e l’estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale”.
Anche nella norma da ultimo citata, al pari di quanto previsto dall’art. 46, 3˚ comma, lett. b n. 2 del D.P.R. 328/2001 per gli ingegneri industriali iuniores, vi è, dunque, un riferimento alla semplicità dell’intervento; per i periti industriali, però, il vincolo della “semplicità” è applicato oltre che alla attività di progettazione anche a quella di installazione di macchine meccaniche ed elettriche.
Inoltre, nella norma di cui al D.P.R. n. 328/2001, l’aggettivo semplice non è riferito tout court alla progettazione di macchine, ma esclusivamente
a sistemi e processi. Ne discende che l’ingegnere industriale iunior può progettare singoli organi e/o componenti anche complessi, sempre però implicanti l’uso di metodologie standardizzate, mentre la “semplicità” funge da condizione limitativa nei soli casi in cui oggetto delle prestazioni professionali del medesimo siano sistemi e/o processi integrali.
Ancora, il “sistema” è cosa distinta dalla macchina e dall’impianto, sì come si evince dalla elencazione che fa l’art. 46, 3˚ comma, lett. b) n. 2) del D.P.R. n. 328/2001, che espressamente annovera accanto alle macchine ed agli impianti anche i sistemi, evidenziandone la diversità sostanziale
con questi ultimi. Altra limitazione delle competenze dei periti industriali, ma non anche degli ingegneri industriali iuniores, riguarda la realizzazione di impianti la cui progettazione richieda la conoscenza del calcolo infinitesimale.