Le competenze degli ingegneri di primo livello sono state illustrate dal consiglio nazionale degli ingegneri in un documento emesso il 18/09/08 e scaricabile da qui.
Riporto comunque i punti che interessano la mia attività professionale:
Le competenze degli
ingegneri iuniores, sezione B dell’Albo, sono individuate dall’art. 46, 3˚
comma, del D.P.R. n. 328/2001
settore “ingegneria industriale”: 1) le attività basate sull’applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione
alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e
impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e
impianti;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli
componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi
di tipologia semplice o ripetitiva.
Collaborazione
Le attività di “concorso e collaborazione” riservate agli ingegneri iuniores,
sono definite dal D.P.R. 328/2001 nello stesso modo per i tre settori di
intervento, come attività implicanti: a) l’applicazione delle scienze; b) il
concorso e la collaborazione ad attività di progettazione, direzione dei lavori,
stima e collaudo.Il riferimento all’applicazione delle scienze serve al
legislatore per distinguere le attività di collaborazione prestate
dall’ingegnere iunior da quelle di altre categorie professionali con profili
formativi inferiori. Non può in nessun caso disconoscersi, difatti, che,
nonostante il carattere strumentale, la prestazione
dell’ingegnere iunior non è configurabile come mera attività esecutiva, ma
presenta le caratteristiche tipiche della prestazione intellettuale, implicante
l’applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nel proprio percorso
formativo.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, pertanto, l’inciso “applicazione delle
scienze” di cui 3˚ comma, dell’art. 46 del D.P.R. 328/2001 può essere
correttamente interpretato come applicazione delle scienze che afferiscono alla
laurea acquisita ed utilizzata per l’iscrizione allo specifico settore
dell’Albo. Il D.P.R. 328/2001 prevede, poi, che le
attività di concorso e collaborazione espletate dagli ingegneri iuniores siano
esclusivamente attività volte alla “progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo”. Tale precisazione induce ad una prima evidente
considerazione, e cioè che le attività alle quali l’ingegnere iunior è chiamato
a concorrere e collaborare sono quelle di pertinenza
degli ingegneri. Pertanto, il concorso e la collaborazione
dell’ingegnere iunior può considerarsi alla stregua di attività di supporto
rispetto all’attività principale svolta dagli ingegneri. Del
pari, è piuttosto evidente come il legislatore introduca una limitazione di
ordine “quantitativo” all’attività degli ingegneri iuniores, affermando che essi
possono esclusivamente “collaborare” ovvero “concorrere” all’attività di
pertinenza degli ingegneri.
La distinzione tra le attività di collaborazione e concorso non è peraltro
chiara: volendo approfondire la questione, si potrebbe ipotizzare che il
concorso richieda un impegno (del professionista) ed un contributo maggiore
all’espletamento della attività rispetto a quello profuso in caso
di collaborazione.
In buona sostanza, la collaborazione implica un contributo dell’ingegnere iunior
di mero supporto alla prestazione erogata, mentre il concorso
implica una partecipazione più significativa, per la quale la prestazione
richiesta all’ingegnere iunior è tale da consentire di individuare, nel quadro
complessivo dell’attività svolta, un contributo personale, ancorché secondario,
attribuibile al professionista. Tale distinzione si applica anche nel confronto
tra il diverso apporto alla prestazione dell’ingegnere fornito dagli ingegneri
iuniores e quello fornito da altri tecnici non laureati.
Le anzidette limitazioni alle attività dell’ingegnere iunior sono ulteriormente
specificate dal legislatore con riferimento al contenuto dell’attività:
l’apporto del concorso o collaborazione dell’ingegnere iunior, difatti, non può
estendersi a tutti gli ambiti di competenza dell’ingegnere, ma esclusivamente:
• per l’ingegneria industriale l’apporto deve essere circoscritto
alle macchine e impianti, comprese le opere pubbliche
In sintesi, rientrano nelle competenze professionali degli ingegneri iuniores
tutti quegli apporti (di concorso o collaborazione), derivanti dall’applicazione
delle conoscenze scientifiche, acquisite dal professionista nello specifico
corso di studi seguito, alla realizzazione di attività di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di pertinenza degli ingegneri, aventi ad
oggetto gli ambiti definiti per ciascun settore ai punti 1),2),3) sopra
riportati.
Attività in proprio
Accanto al supporto alle attività degli
ingegneri, il D.P.R. n. 328/2001 attribuisce agli ingegneri iuniores la
competenza all’esercizio di alcune attività
autonome di progettazione, direzione dei lavori, stima e/o collaudo. In questo
caso, giova rilevarlo, non si tratta più di apporto collaborativo, ma di
attività che gli ingegneri iuniores possono svolgere in proprio rispetto agli
ingegneri.Tali attività concernono:
2) per l’ingegneria industriale i rilievi diretti e strumentali di parametri
tecnici afferenti macchine ed impianti (art. 46, 3˚ comma, lett. b, n. 2),
nonché le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione dei lavori e collaudodi singoli organi o singoli
componenti di macchine, di impianti e di sistemi, di sistemi e processi di
tipologia semplice o ripetitiva (art. 46, 3˚ comma, lett. b, n. 3).
Nello svolgimento di queste attività di propria competenza, per tutti i settori,
l’ingegnere iunior deve fare necessariamente riferimento all’uso
di “metodologie standardizzate”. In questo modo si stabilisce (al di fuori di
quanto previsto dalla legge per l’individuazione puntuale delle relative
attribuzioni) il confine fra l’ambito di competenza dell’ingegnere e quello
dell’ingegnere iunior: il primo è autorizzato dalla legge, a prescindere dal
tipo di attività posta in essere, ad impiegare metodologie innovative,
presupponendo in capo al professionista una preparazione adeguata a tal fine.
Il secondo, invece, nelle attività che gli competono, può solo ricorrere
all’utilizzo di metodologie standardizzate, ossia già applicate in un elevato
numero di casi precedenti e, pertanto, di uso corrente. Talché, per “metodologia
(o procedura) standardizzata”, deve intendersi l’applicazione di un insieme di
regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) comunemente
usate per l’espletamento di attività analoghe a quelle trattate dal
professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della
sua prestazione.
Detto criterio deriva dalla giusta considerazione che il discostarsi dalla
prassi consolidata (standardizzata) per percorrere vie alternative presuppone il
possesso di conoscenze di cui solo il laureato specialistico (e quindi
l’ingegnere) è ritenuto titolare, in virtù del proprio curriculum di studi.
In proposito, va ricordato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il
quale le norme che regolano l’esercizio delle attività professionali
e relativi i limiti sono dettate “…non tanto a tutela dei titoli accademici
degli appartenenti ai diversi Ordini, ma essenzialmente per assicurare che
la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano affidati a chi
abbia adeguata preparazione e ciò a salvaguardia per l’incolumità delle persone
e dell’economia pubblica”.
È ovvio che nell’utilizzo delle metodologie standardizzate, la competenza
dell’ingegnere iunior è di ordine concorrente e non esclusiva rispetto
a quella dell’ingegnere; quest’ultimo, infatti, ha sicuramente competenza anche
per le attività da svolgere con metodologia standardizzata, mentre, come si è
visto, l’ingegnere iunior non può esercitare attività esperibili con metodologie
innovative.
Oltre a tale criterio discretivo generale, quella che può essere definita la
“competenza propria” dell’ingegnere iunior incontra ulteriori limitazioni,
che variano a seconda del settore di intervento è, pertanto, devono essere
distintamente esaminate.
Competenze nel settore
dell'ingegneria industriale
Per quanto concerne il settore dell’ingegneria industriale, il D.P.R. n.328/2001
adotta, ai fini dell’individuazione delle competenze degli ingegneri iuniores, i
medesimi criteri di ordine generale richiamati per il settore dell’ingegneria
civile ed ambientale: cambia soltanto l’oggetto dell’attività
professionale come di seguito definito.
L’art. 46, 3˚ comma, lett. b) del D.P.R. 328/2001 agli ingegneri industriali
iuniores, rispettivamente:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e
impianti;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi
o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi
e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Anche in questo caso si devono affrontare problemi relativi alla individuazione
dei criteri di riparto delle competenze tra gli ingegneri industriali
iuniores e le altre categorie professionali attive nel settore (ingegneri
industriali, geometri e periti industriali).
Per quanto concerne gli ingegneri industriali, l’art. 51 del R.D. n. 2537, del
1925, dispone che sono di spettanza della professione d’ingegnere il
progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi, fra l’altro alle macchine
ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica.
Gli ingegneri industriali hanno, pertanto, una competenza generale relativamente
alle attività connesse alla realizzazione degli impianti industriali, sì come
confermato dall’art. 46 del D.P.R. n. 328/2001.
Gli ingegneri industriali iuniores si pongono in posizione mediana fra i primi e
le altre categorie professionali intervenenti nel settore potendo, da un lato,
collaborare e concorrere alle attività espletate dagli ingegneri industriali e,
dall’altro, espletare attività propria di progettazione, direzione lavori e
collaudo mediante metodologie standardizzate aventi ad oggetto “singoli organi”
o “singoli componenti” di macchine, impianti e di sistemi, nonché sistemi e
processi a tipologia semplice o ripetitiva.
Per quanto concerne quest’ultimo ambito di intervento, va rilevato come le
attività testé menzionate si basino non solo sull’uso di metodologie
standardizzate, ma attengano esclusivamente singoli organi e componenti di
macchine, impianti e sistemi.
In sostanza, rispetto agli ingegneri industriali, le competenze degli ingegneri
industriali iuniores, per espressa previsione del legislatore, risultano essere
meno estese sia sotto il profilo qualitativo (in quanto devono prevedere l’uso
di “metodologie standardizzate”), sia sotto quello quantitativo (devono
riguardare solo parti di sistemi più complessi), dato che le attività assegnate
dal D.P.R. 328/2001 agli ingegneri industriali iuniores possono riguardare
sistemi e processi unitari solamente nel caso in cui essi siano di tipologia
semplice e/o ripetitiva e comunque necessitino il ricorso a metodologie
standardizzate.
Passando ad esaminare il problema dei rapporti fra le competenze degli ingegneri
industriali iuniores e quelle dei geometri e, in particolar modo, dei periti
industriali, non si può prescindere dalla verifica della necessaria concordanza
tra il percorso formativo del professionista e le difficoltà inerenti
l’intervento da realizzare, concordanza che deve essere valutata caso per caso.
Per quanto concerne i geometri, in mancanza di esplicita previsione normativa
nonché di adeguata preparazione professionale, deve escludersi la loro
competenza in relazione alla progettazione ed esecuzione di impianti del tipo di
quelli annoverati dalla norma di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 328/2001.
È ciò vale anche sulla scorta di una interpretazione evolutiva dell’art.16 del
R.D. n. 274/1929, alla luce della Legge n. 144/1949, operata da parte della
giurisprudenza; sulla scorta dell’orientamento recepito dalla giurisprudenza,
infatti, “la tariffa professionale non ha il compito di definire le competenze
del professionisti, al quale provvedono le leggi sui singoli ordinamenti
professionali, e non è idonea a determinare la sfera di competenza
esclusivadelle professioni intellettuali”.
Sempre nell’ambito della competenza professionale dei geometri, il TAR Lazio ha
statuito che essa non si estende alla risoluzione di problemi di particolare
rilevanza quali quelli connessi alla verifica della sicurezza degli impianti ex
Legge 5.3.1990, n. 4634 (principio, oggi, da intendersi riferito al DI n.37/2008);
tale ultima questione merita, peraltro, un ulteriore approfondimento.
A riguardo è stato precisato che la Legge n. 46/90 “...non ha inteso modificare
o precisare le rispettive competenze, che vanno, quindi, desunte dagli
ordinamenti professionali”35. In particolare, ai sensi dell’art. 51 R.D. n.
2537/1925, non è contestabile che rientrino appieno nelle capacità professionali
degli ingegneri la progettazione e la verifica degli impianti di cui alla Legge
n. 46, del 1990 caratterizzati “dall’impiego di elevate conoscenze nel campo
delle scienze fisiche, il ricorso alle quali è indispensabile per la soluzione
dei complessi problemi che comportano le tipologie dei manufatti in questione.
Conoscenze che debbono possedere quel carattere di specificità ed
approfondimento reso necessario anche
dalla pericolosità delle opere da realizzare e verificare” .
Si è, inoltre, evidenziato come rientrino nell’ambito delle competenze
professionali degli ingegneri tutte le attività che richiedano applicazioni
della “fisica” “in quanto basate sull’utilizzazione dell’energia elettrica
ovvero della termologia, della termodinamica, della meccanica dei corpi e dei
fluidi, della fisica delle onde , dell’elettromagnetismo ecc., cioè del
complesso dei fenomeni - suscettibili di analisi sempre più sofisticate in
relazione allo stato di progressione della ricerca pura ed applicata - che
costituiscono l’oggetto della fisica teorica, sperimentale e tecnica”.
Per quanto concerne, invece, i periti industriali - in particolare meccanici,
elettricisti ed affini - il citato art. 16 del R.D. 11.02.1929, n. 275 alla
lett. d) attribuisce loro la competenza della “progettazione, la direzione e
l’estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni
meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo
infinitesimale”.
Anche nella norma da ultimo citata, al pari di quanto previsto dall’art. 46, 3˚
comma, lett. b n. 2 del D.P.R. 328/2001 per gli ingegneri
industriali iuniores, vi è, dunque, un riferimento alla semplicità
dell’intervento; per i periti industriali, però, il vincolo della “semplicità” è
applicato oltre che alla attività di progettazione anche a quella di
installazione di macchine meccaniche ed elettriche.
Inoltre, nella norma di cui al D.P.R. n. 328/2001, l’aggettivo semplice non è
riferito tout court alla progettazione di macchine, ma esclusivamente
a sistemi e processi. Ne discende che l’ingegnere industriale iunior può
progettare singoli organi e/o componenti anche complessi, sempre però implicanti
l’uso di metodologie standardizzate, mentre la “semplicità” funge da condizione
limitativa nei soli casi in cui oggetto delle prestazioni professionali del
medesimo siano sistemi e/o processi integrali.
Ancora, il “sistema” è cosa distinta dalla macchina e dall’impianto, sì come si
evince dalla elencazione che fa l’art. 46, 3˚ comma, lett. b) n. 2) del D.P.R.
n. 328/2001, che espressamente annovera accanto alle macchine ed agli impianti
anche i sistemi, evidenziandone la diversità sostanziale
con questi ultimi. Altra limitazione delle competenze dei periti industriali, ma
non anche degli ingegneri industriali iuniores, riguarda la realizzazione di
impianti la cui progettazione richieda la conoscenza del calcolo infinitesimale.